IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la  legge 15  marzo 1997,  n. 59,  e successive  modifiche ed
integrazioni, ed  in particolare l'articolo  4, comma 5,  che prevede
l'emanazione da parte  del Governo di uno o  piu' decreti legislativi
con i  quali vengono ripartite  fra la regione  e gli enti  locali le
funzioni  conferite  alle  regioni  qualora le  regioni  non  abbiano
adottato,  entro sei  mesi  dall'emanazione  dei decreti  legislativi
previsti  nella stessa  legge,  la legge  di puntuale  individuazione
delle funzioni  trasferite o  delegate agli enti  locali e  di quelle
mantenute in capo alla regione stessa;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di  funzioni e  compiti amministrativi dello  Stato alle
regioni ed agli enti locali, in  attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Considerato  che le  regioni Piemonte,  Lombardia, Veneto,  Marche,
Lazio, Molise, Campania, Puglia e Calabria non hanno provveduto entro
il termine di cui al citato comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 59
del 1997;
  Sentite le regioni inadempienti;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 26 marzo 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per  gli affari regionali,  di concerto con il  Ministro dei
lavori  pubblici, con  il  Ministro dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato,  con  il Ministro  del  lavoro  e della  previdenza
sociale, con il Ministro della sanita', con il Ministro dell'ambiente
e con il Ministro dei trasporti e della navigazione;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
  1. Fino alla data di entrata  in vigore di ciascuna legge regionale
di  cui  all'articolo  3  della  legge 8  giugno  1990,  n.  142,  ed
all'articolo  4, comma  5,  della legge  15 marzo  1997,  n. 59,  che
individua quali delle funzioni  amministrative conferite alle regioni
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono mantenute in capo
alla regione e quali sono trasferite  o delegate agli enti locali, le
disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni Piemonte,
Lombardia,  Veneto,   Marche,  Lazio,  Molise,  Campania,   Puglia  e
Calabria.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
            -    L'art.   87,   comma   quinto, della   Costituzione,
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            - Il testo   del comma 5 dell'art.  4  della    legge  n.
          59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di  funzioni
          e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per   la riforma
          della pubblica amministrazione   e per  la  semplificazione
          amministrativa) e' il seguente:
            "5.  Ai fini  dell'applicazione dell'art.  3 della  legge
          8  giugno 1990, n.  142, e del principio  di sussidiarieta'
          di  cui    al  comma  3,  lettera a)   e del principio   di
          efficienza  e di economicita'  di cui alla lettera  c)  del
          medesimo    comma del presente   articolo, ciascuna regione
          adotta, entro   sei  mesi    dall'emanazione  di    ciascun
          decreto   legislativo,      la      legge      di  puntuale
          individuazione  delle  funzioni trasferite o delegate  agli
          enti  locali    e  di quelle mantenute in capo alla regione
          stessa. Qualora la regione non provveda  entro  il  termine
          indicato,  il  Governo e' delegato ad  emanare, entro il 31
          marzo 1999, sentite le  regioni inadempienti, uno   o  piu'
          decreti    legislativi di ripartizione   di  funzioni   tra
          regione   ed   enti     locali   le   cui  disposizioni  si
          applicano  fino alla data di entrata  in vigore delle legge
          regionale".
           Note all'art. 1:
            -   Il   testo   dell'art.   3   della   legge  8  giugno
          1990,  n.  142 (Ordinamento delle autonomie locali),  cosi'
          recita:
            "Art.  3 (Rapporti  tra  regioni ed  enti locali).  -  1.
          Ai    sensi  dell'art.  117,  primo    e  secondo  comma, e
          dell'art.  118, primo comma, della   Costituzione,    ferme
          restando    le    funzioni   che attengano   ad esigenze di
          carattere unitario nei rispettivi   territori,  le  regioni
          organizzano   l'esercizio   delle  funzioni  amministrative
          a  livello locale attraverso i comuni e le province.
            2. Ai fini di  cui al comma 1, le  leggi    regionali  si
          conformano  ai  principi stabiliti dalla  presente legge in
          ordine   alle funzioni del comune    e  della    provincia,
          identificando    nelle  materie    e  nei    casi  previsti
          dall'art.  117 della  Costituzione gli interessi   comunali
          e  provinciali  in  rapporto  alle    caratteristiche della
          popolazione e del territorio.
            3.  La  legge  regionale  disciplina  la cooperazione dei
          comuni e delle province  tra  loro e  con  la  regione,  al
          fine di  realizzare  un efficiente sistema delle  autonomie
          locali  al  servizio  dello  sviluppo  economico, sociale e
          civile.
            4. La regione  determina  gli  obiettivi  generali  della
          programmazione  economicosociale   e   territoriale   e  su
          questa   base    ripartisce    le  risorse    destinate  al
          finanziamento   del   programma di  investimenti degli enti
          locali.
            5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli
          obiettivi contenuti  nei  piani e  programmi  dello   Stato
          e  delle    regioni   e provvedono,     per    quanto    di
          propria    competenza,    alla     loro  specificazione  ed
          attuazione.
            6.  La  legge  regionale  stabilisce   forme e modi della
          partecipazione degli enti locali  alla formazione dei piani
          e  programmi regionali e degli  altri  provvedimenti  della
          regione.
            7.    La  legge    regionale   fissa   i criteri   e   le
          procedure per  la formazione  e   attuazione  degli    atti
          e  degli   strumenti  della programmazione socioeconomica e
          della  pianificazione  territoriale  dei comuni   e   delle
          province   rilevanti   ai    fini    dell'attuazione    dei
          programmi regionali.
            8. La  legge regionale disciplina  altresi' con norme  di
          carattere  generale  modi  e  procedimenti  per la verifica
          della compatibilita' fra gli  strumenti  di cui  al   comma
          7  ed  i programmi  regionali  ove esistenti".
            -  Per il  testo del comma 5  dell'art. 4 della legge  n.
          59/1997 si veda in note alle premesse.
            -  Il titolo  del decreto   legislativo 31   marzo  1998,
          n. 112,  e' citato nelle premesse del presente decreto.